Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 39 del 3
settembre 2010 (n. 39)
REPUBBLICA ITALIANA
Anno 64° - Numero 39
GAZZETTAUFFICIALE
DELLA REGIONE
SICILIANA
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’
PARTE PRIMA
Palermo
- Venerdì, 3 settembre 2010
Sped. in a.p., comma 20/c, art.2,
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 17 agosto
2010, n. 18.
Disposizioni in
materia di cremazione delle salme e di conservazione,
affidamento
e/o dispersione delle ceneri.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la
seguente legge:
Art. 1.
Oggetto
e finalità
1. Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre
delle proprie spoglie mortali, la presente legge disciplina la cremazione, la
conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti,
l’affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi
sanciti dalla normativa statale.
2. La Regione promuove, attraverso un’adeguata formazione, la
professionalità del personale addetto ai crematori.
Art. 2.
Cremazione dei defunti e destinazione
delle ceneri
1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri
all’interno dei cimiteri e il loro trasporto dall’impianto di cremazione a
destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed
integrazioni e dalla presente legge.
2. Le ceneri sono riposte in un’urna sigillata, recante il sigillo
del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l’identità delle ceneri,
i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi
non termo-deperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire, a
cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e
le ceneri consegnate.
3. L’urna può essere:
a)
tumulata;
b)
inumata, qualora il materiale dell’urna sia biodegradabile;
c)
conservata all’interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò
destinati;
d)
consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto
all’atto della scelta dell’affido.
4. La consegna dell’urna cineraria, agli effetti dell’articolo 343
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale
redatto in tre esemplari, dei quali:
a)
il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;
b)
il secondo conservato da chi prende in consegna l’urna;
c)
il terzo trasmesso all’ufficio di stato civile.
5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere
consegnato da chi prende in consegna l’urna all’incaricato del servizio di
custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi
conservato.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali
igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione
dell’autorità sanitaria.
7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal
comma 6 dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle
ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa
la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la
cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto
ad altra destinazione.
8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in
lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e
munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella
della loro immissione.
Art. 3.
Affidamento e dispersione delle ceneri
1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle
ceneri è consentita:
a)
in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri;
b)
in aree private;
c)
in natura.
2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei
seguenti luoghi:
a)
in montagna, a distanza di almeno
b)
in mare o nei laghi, a distanza di oltre
c)
nei fiumi;
d)
negli altri luoghi individuati nell’ambito degli spazi cimiteriali.
3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi
d’acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei
centri abitati, all’aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo
ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri
abitati, come definiti dalla vigente legislazione.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere
all’affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui
al comma 7 dell’articolo 2.
Art. 4.
Piano regionale di coordinamento
2. Il Piano prevede un’ubicazione degli impianti crematori capace di
assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la
creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali
esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l’utilizzo di
crematori mobili.
4. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma
associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni,
degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i
propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
5. La Regione prevede interventi finanziari per favorire la
realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni, ai sensi del comma 6
dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n.285.
6. Gli interventi finanziari sono, altresì, finalizzati alla
realizzazione, all’interno dei recinti cimiteriali, dei ‘giardini della
memoria’, aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere
verdeggianti, durante l’alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti.
7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente curate dal punto di
vista agronomico, per evitare l’insorgenza di inquinamento e l’alterazione
dell’equilibrio ecologico del suolo.
Art. 5.
Senso
comunitario della morte e spazi per il commiato
1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della
morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso
disponibile all’utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti,
adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell’articolo 80 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nell’archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per
l’inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa
predisposta dall’amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate,
previo esame ed approvazione da parte di un’apposita commissione, con procedure
analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.
3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto
e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la
realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di spazi per il
commiato.
4. Per spazi per il commiato si intendono luoghi, all’interno del
cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si
svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.
5. La realizzazione di spazi per il commiato comporta il servizio di
un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturenti dalla
realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 8.
6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l’allestimento di
spazi per il commiato per ogni nuovo crematorio.
Art. 6.
Informazione ai cittadini
1. La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza
delle diverse pratiche funerarie e per favorire la scelta della cremazione.
Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione,
all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione
delle stesse, con particolare riguardo all’equilibrio ecologico del territorio
e alla tutela dell’ambiente.
Art. 7.
Cremazione di indigenti
1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese
derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi
sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle
ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del
defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla
base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.
Art. 8.
Provvedimenti
regionali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente,
definisce:
a)
le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di
protesi, anche elettro-alimentate,
su cadaveri destinati a cremazione;
b)
le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;
c)
i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il
personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato;
d)
i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i
comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore
funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse
forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.
Art. 9.
Norma
finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il
triennio 2010-2012, la spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440
migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di
euro per le campagne informative, cui si fa fronte a valere sui fondi previsti
dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 17 agosto 2010.
LOMBARDO
Assessore regionale per
le autonomie locali e la funzione pubblica
CHINNICI
Assessore regionale per
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 2, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.
Nota all’art. 2, comma 4:
L’art. 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, così dispone: «La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.».
Nota all’art. 2, comma 7:
L’art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, così dispone:
1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.».
Nota all’art. 4, comma 1:
L’art. 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, così dispone:
«Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 2.».
Nota all’art. 4, comma 5:
Per l’art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, vedi nota all’art. 2, comma 7.
Nota all’art. 5, comma 1:
Per l’art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, vedi nota all’art. 2, comma 7.
Nota all’art. 9, comma 1:
L’art. 76
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche
e finanziarie per l’anno
«Assegnazioni
agli enti locali. –
1. L’Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis. Nell’ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell’esercizio finanziario 2006.
1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L’Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell’anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l’ammontare delle spese correnti.
3. (Comma abrogato).
4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell’Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l’erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un’ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell’Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis. Un’ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5. Con apposito decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell’organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell’articolo 13, e l’articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell’ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall’articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall’articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all’istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.
9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.».
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 468
«Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Di Guardo, Fiorenza, Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis, Di Benedetto, Digiacomo, Donegani, Faraone, Ferrara, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Mattarella, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Vitrano l’1 ottobre 2009.
Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 7 ottobre 2009.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn.: 100 del 14 aprile 2010, 103 dell’11 maggio 2010, 104 del 18 maggio 2010, 105 del 26 maggio 2010, 107 del 15 giugno 2010 e 116 del 28 luglio 2010.
Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 105 del 26 maggio 2010.
Deliberato l’invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 105 del 26 maggio 2010.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 44 del 9 giugno 2010.
Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 166 del 27 luglio 2010.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 116 del 28 luglio 2010
Relatore: Antonino Di Guardo.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute nn. 193 del 4 agosto e 194 del 5 agosto 2010.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 194 del 5 agosto 2010.
(2010.32.2299)102