Misure di contrasto al diffondersi del CoronaVirus (Covid-19)

Il camposanto e' aperto al pubblico con accessi contingentati secondo le modalità obbligatorie sotto specificate:

1)       ACCESSO CONTINGENTATO DI N. 300 PERSONE AL GIORNO SU SEI TURNI (ORE 8,00 – ORE 09,00 – ORE 10,00 - ORE 11,00 - ORE 12,00 E ORE 13,00) PER COMPLESSIVI N. 50 PERSONE A TURNO; IL LUNEDI FERIALE, IN CONSIDERAZIONE DELL’APERTURA POMERIDIANA DEL CIMITERO FINO ALLE ORE 16,00,  VERRA’ EFFETTUATO UN ULTERIORE TURNO ALLE ORE 14,00; IL TURNO SI EFFETTUA FISICAMENTE AGLI INGRESSI DEL CAMPOSANTO. NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI ON-LINE.   

2)       UTILIZZO DELLA MASCHERINA OBBLIGATORIO SENZA LA QUALE NON VERRA’ CONSENTITO L’ACCESSO;

3)       DISTANZIAMENTO SOCIALE NON INFERIORE AD UN METRO DA TENERE SIA DURANTE LA CODA DI INGRESSO SIA NELLA PERMANENZA ALL’INTERNO DEL CIMITERO;

4)       CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO DA PARTE DELLE GUARDIE GIURATE;

5)       RIDUZIONE AL MINIMO DEL TEMPO DI PERMANENZA ALL’INTERNO E COMUNQUE NON OLTRE IL TURNO DI INGRESSO SUCCESSIVO ;

6)       DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DEGLI ASCENSORI;

7)       L’ACCESSO DEI VEICOLI MUNITI DI PASS AUTO DELLA FONDAZIONE SARA’ CONSENTITO SU TRE TURNI PER COMPLESSIVE 15 VETTURE (CON COLORE DEL GIORNO PRESTABILITO) A TURNO ALLE ORE 9,00, ALLE ORE 11,00 ED ALLE ORE 13,00; IL LUNEDI' FERIALE, IN CONSIDERAZIONE DELL’APERTURA POMERIDIANA DEL CIMITERO FINO ALLE ORE 16,00,  VERRA’ EFFETTUATO UN ULTERIORE TURNO ALLE ORE 15,00; IL TURNO SI EFFETTUA DI PERSONA ALL' INGRESSO DEL CAMPOSANTO. NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI ON-LINE.

8)       FUNERALE IN CHIESA: ACCESSO CONSENTITO FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERSONE PER UN TEMPO LIMITATO DI 30 MINUTI CHE OSSERVERANNO LE DISPOSIZIONI ECCLESIASTICHE GIA’ EMANATE (EVITARE CONTATTO FISICO, SCAMBIO DEL SEGNO DELLA PACE, DISTANZA SOCIALE); TERMINATA LA FUNZIONE RELIGIOSA I PARTECIPANTI DOVRANNO LASCIARE IL SACRO LUOGO, EVITANDO ASSEMBRAMENTI E CORTEI, AD ECCEZIONE DELLE SEI PERSONE AUTORIZZATE A PRENDERE PARTE ALLA TUMULAZIONE;

9)       A SEGUITO DEL CARRO FUNEBRE SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO ESCLUSIVAMENTE AD UNA AUTOVETTURA; NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESO DI ULTERIORI MEZZI/FURGONI DELLA IMPRESA FUNEBRE AD ECCEZIONE DI UN ULTERIORE MEZZO SE IN PRESENZA DI SPURGO;

 

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 11285 del 01/04/2020 recante: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.

                            

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid19 a seguito dell’ordinanza contingibile ed urgente n.5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana:  

-  Ai sensi dell’art. 2 comma 8 e’ interdetto l’accesso al pubblico all’area cimiteriale restando lo stesso consentito al personale addetto ed alle imprese esercenti servizi funebri esclusivamente a piedi;

- All’atto della tumulazione e/o spurghi nelle sepolture gentilizie sara’ consentito, in via transitoria, l’ingresso esclusivamente a parenti di 1° grado del defunto fino ad un massimo di n. 6 persone;

-  Le salme che devono entrare nel cimitero per essere tumulate direttamente attenderanno nel piazzale antistante l’ingresso principale (all’esterno del sacro luogo) e saranno ammesse ad entrare una per volta quando il carro ed i parenti di primo grado (non piu’ di n. 6 per salma) della precedente salma saranno gia’ usciti dal camposanto;

-   Per le salme che devono essere tumulate e sono gia’ in camera mortuaria, il turno dell’impresa e dei parenti di 1° grado (non piu’ di n. 6 per salma) sara’ fatto sempre  al di fuori del recinto cimiteriale come per la precedente ipotesi;

-   Nei casi di estumulazioni da loculi trentennali,  sara’ consentito l’ingresso esclusivamente a parenti di 1° grado del defunto fino ad un massimo di n. 2 persone;

Palermo 14 marzo 2020

                                                                                                                                                                                   Il Commissario Arcivescovile

                                                                                                                                                                                          Avv. Salvatore Damiano

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                              Fondazione Camposanto di Santo Spirito – Palermo

                                                     C.so C. Finocchiaro Aprile, 235 9 0138 Palermo

ORDINANZA n. 1 del 12.03.2020   SULLE MISURE PREVENTIVE DA CONTAGIO DA CORONAVIRUS 2019-NCOV

RESE IN OTTEMPERANZA AL D.P.C.M. DEL 08.03.2020

         Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

        Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

         Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

           Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

           Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

            Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020,

            Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

             Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

              Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

               Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

              Considerata tutta la normativa vigente in materia di Polizia Mortuaria, con particolare riferimento alla prestazione di servizio pubblico obbligatorio che la Fondazione Camposanto di Santo Spirito svolge all’interno del Cimitero di Sant’Orsola in Palermo;

 Il Commissario della Fondazione Camposanto di Santo Spirito

comunica quanto segue:

          In ottemperanza al comma 2) dell’art. 1 del DPCM 09.03.2020 sono vietati assembramenti di ogni sorta all’interno del perimetro cimiteriale del Cimitero di Sant’Orsola in Palermo.

           Pertanto, proprio per ottemperare a tale norma di Legge potranno presenziare alle esequie dei defunti esclusivamente i parenti di primo grado in numero massimo di 6 unità. I medesimi partecipanti dovranno avere cura di distanziarsi durante le esequie di una distanza interpersonale pari a 2,00 metri evitando assolutamente di avere contatto tra loro e con gli operatori cimiteriali.

           A tal fine al momento dell’istruzione della pratica cimiteriale, l’istante dovrà sottoscrivere un apposito modulo nel quale dichiarerà di assumersi la responsabilità in nome e per conto di tutti i familiari affinchè le regole di cui sopra vengano rispettate.

            Nella fase di attesa delle esequie i carri funebri saranno disposti nel viale cimiteriale di ingresso ad una distanza di circa 30 metri gli uni dagli altri. Le imprese funebri avranno cura di rispettare e far rispettare la presente circolare anche ai partecipanti alle esequie.

            In tale ultima attività saranno coadiuvati dai vigilantes della ditta KSM che controlleranno il rispetto delle presenti direttive sia nel viale di ingresso che in fase di tumulazione dei defunti.

Palermo,12.03.2020

                                                                                                                                                Il Commissario della Fondazione

                                                                                                                                                        Avv. Salvatore Damiano

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Circolare Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 4
Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione


Le presenti indicazioni hanno come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per l'intero territorio nazionale.

Talune regioni sono gia' intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari. 
Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull'intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilita' di trasmissione del contagio tra aree diverse. 

Linee direttrici del presente documento sono: 
- identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonche' le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attivita' funebre
- evitare le occasioni di "assembramento" per la ritualita' dell'addio
- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalita' connessi all'evento epidemico, nonche' i servizi di sepoltura e di cremazione

Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresi' le previsioni delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito "linee guida") e le disposizioni contenute nel Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e Titolo X-bis: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario" del d.lgs. n. 81/2008. 

A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali
Il presente documento e' connesso con la situazione emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualita', in funzione del livello di mortalita' delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti. 
1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalita', e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanera' eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite. 
3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti gia' adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B). 
4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B). 

B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19
Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus e' prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilita' cessate, non e' fonte di dispersione del virus nell'ambiente, e' tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni: 
1. La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovra' avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonche' fluidi e materiali biologici infetti. 
2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adottera', nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorita' sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonche' dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attivita', pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attivita', dovra' essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attivita' (cfr. punto 4 delle Linee guida). 
3. Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia gia' isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. 
4. Sono vietati il cosiddetto trasporto ‘a cassa aperta', la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento. 
5. Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, e' chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente. 
6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1. 
7. Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie funebri. 

C. Esami autoptici e riscontri diagnostici
1. Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. 
2. L'Autorita' Giudiziaria potra' valutare, nella propria autonomia, la possibilita' di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento. 
3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l'assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioe' un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all'impiego dei DPI, l'anatomo-patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio. 
4. E' obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale). 
5. Si deve evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol. 
6. Deve essere evitata l'irrigazione delle cavita' corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol ; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente , immesso nelle cavita' corporee. 
7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica. 
8. Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo. 
9. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie , cosi' come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti , conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento. 
10. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E. 

D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio
1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L'allerta e' immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC; 
2. In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19; 
3. Se il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio; 
4. In caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all'accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008; 
5. In caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilita' dell'elettrocardiografo, al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il piu' rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre; 
6. Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficolta' ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a cio' destinate; 
7. Luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione; 
8. In assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura puo' disporre d'ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020); 
9. In caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico di cui al punto 2, i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorita' intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l'intervento del medico necroscopo, il trasporto e' effettuato direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosteranno fino alla manifestazione di volonta' degli aventi titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'ODCP 655 del 25 marzo 2020. 

E. Conferimento al cimitero
1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni. 

F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale
1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio e' il territorio provinciale. 
2. L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonche' di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede. 
3. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione,operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi. 
4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o piu' forni per motivi di manutenzione, e' necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operativita' del crematorio. 
5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione e' necessario che i gestori dei crematori viciniori siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantita' minimale di servizi offerti. 
6. Per favorire l'aumento di potenzialita' di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. e' altresi' da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili. 
7. Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo e' opportuno indicare"o qualunque altro crematorio disponibile". 
8. L'uso per il trasporto massivo di feretri a crematori puo' essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l'utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. 
9. Laddove sia necessario ampliare la ricettivita' dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare: 
i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1; 
ii. loculi vuoti, purche' la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1, lettera B). 

G. Cimiteri
1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori. 
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza. 
3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantita' di sepolture al cimitero;esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi. 
4. In caso di necessita' la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, puo' essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario. 
5. Andrebbe favorita la disponibilita' di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione. 
6. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attivita' connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. 
7. Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro e' stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon). 
8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero. 
9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati. 

H. Rifiuti
1. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessita', secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. 

Il Direttore Generale
Dott. Claudio D'Amario

Il Direttore dell'Ufficio 4
Dott. Pasqualino Rossi


ALLEGATO 1 - Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento

A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura
E' consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 
Sono altresi' consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonche' confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019. 

B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purche' entro 30 giorni
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purche' il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). 

C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purche' il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti. 
La condizione di temporanea impermeabilita' fino alla immissione nel forno e' garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o piu' delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 – DIN55531-1. 

D) Feretri destinati a tumulazione stagna
E' consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A). 
E' permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all'art. del D.P.R. 285/1990, purche' all'interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche. 
Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.

 

Norme per la tumulazione di morti per Covid19

 

a) Le salme che perverranno al cimitero, morte per Covid19 o nelle quali non se ne possa escludere il sospetto, al fine di garantire la sicurezza degli operatori cimiteriali,  seguiranno un turno distinto dalle altre salme.  I feretri dovranno rimanere a bordo dell'autofunebre sino a quando saranno prelevati dal personale necroforo per essere sottoposti, prima  a disinfezione esterna e, subito dopo, si procederà alla loro tumulazione. I feretri che dovranno andare a deposito devono essere sistemati nei luoghi prestabiliti, esclusivamente  a mezzo del personale  dell'impresa funebre.  Non è permesso l'ingresso della salma in chiesa.